“Il lastrico solare assolve alla primaria funzione di copertura dell’edificio e rientra, dunque, nel novero delle parti comuni in assenza di prova contraria, che deve essere fornita in modo chiaro ed univoco, attraverso una espressa riserva di proprietà in favore del singolo condomino. In altri termini, la prova della proprietà del lastrico solare deve avvenire per mezzo di un titolo idoneo, per tale intendendosi l’atto costitutivo dello stesso Condominio, ossia il primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dall’originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell’edificio in più proprietà individuali. Non rileva, per converso, il regolamento condominiale, laddove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d’acquisto trascritto, o di regolamento approvato col consenso individuale dei singoli condomini e volto, pertanto, a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti dai singoli atti di acquisto”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dei proprietari di un appartamento all’interno di un palazzo di Palermo, che avevano promosso un’azione risarcitoria nei confronti del Condominio per danni occorsi alla propria abitazione a seguito di infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura dell’edificio).
Fonte: Cass. Civ., Sez. II^., sentenza n. 30791 in data 2 dicembre 2024.
Approfondimento: “Il Sole 24 Ore” – Edizione 02/12/2024.