“Il dirigente medico non ha un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli affidati ad altri dirigenti della medesima struttura, né a quelli da lui svolti in passato, fermo restando che non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività, né assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un medico-chirurgo presso l’Ospedale di Sora, il quale aveva contestato di essere vittima di comportamenti discriminatori e vessatori da parte dei responsabili dell’unità operativa complessa di chirurgia generale in ragione: 1) della sistematica esclusione dalle liste dei chirurghi di sala operatoria, nelle quali veniva incluso saltuariamente come secondo o terzo operatore; 2) dell’impiego come primo operatore soltanto in interventi chirurgici di scarsa o media difficoltà, o in interventi di piccola chirurgia ambulatoriale; 3) dell’esclusione dalle liste operatorie nei giorni di programmazione straordinaria di interventi di elezione, con assegnazione continua ad attività extra-operatorie nelle medesime giornate).

Fonte: Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 31910 in data 11 dicembre 2024.