La violazione prevista dall’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della strada – e la conseguente decurtazione dei punti sulla patente – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso al verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo in capo al trasgressore, prima di allora, alcun obbligo di comunicazione dei dati personali del conducente del veicolo. Siffatto obbligo sorge solo laddove il ricorso venga respinto, con conseguente onere in capo all’Amministrazione di inviare al trasgressore un nuovo invito a comunicare i dati”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva ricevuto 11 verbali per non aver comunicato i dati del conducente entro i 60 giorni dalla notifica del verbale, annullando la relativa sanzione).

 

Fonte: Cass. Civ., ordinanza n. 26553 in data 11 ottobre 2024.

Approfondimento: “Qui Finanza” – Edizione 19/10/2024.

 

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