Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 142/2024 pubblicata il 26 settembre 2024, ha ritenuto sanzionabile deontologicamente la condotta dell’Avvocato che registri un colloquio o una telefonata con un Collega senza il consenso di quest’ultimo, qualificandola come condotta lesiva del dovere di colleganza e correttezza professionale. L’illecito disciplinare può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato e non laddove sia sorretto da fini meramente perlustrativi (Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso promosso da un Avvocato sanzionato dal Consiglio di Disciplina di Palermo con la sospensione di tre mesi dall’esercizio della professione forense: a) per aver registrato una conversazione durante un incontro presso il suo studio professionale (per comporre transattivamente una vertenza), senza il consenso preventivo dei partecipanti alla riunione; b) per aver successivamente trascritto e consegnato tale conversazione all’Autorità Giudiziaria; c) infine, per aver immesso su social network il testo della conversazione e una riproduzione video della stessa).
Fonte: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 in data 26 settembre 2024.
Approfondimento: “Il Sole 24 Ore” – Edizione 01/10/2024.
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