“L’utilizzo reiterato da parte del datore di lavoro del contratto a tempo determinato in un arco temporale ristretto può configurare una frode alla legge sanzionabile con la nullità ai sensi dell’art. 1344 c.c..

Il Giudice di merito deve desumere l’uso deviato e fraudolento del contratto a termine da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l’arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e da ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ravvisato l’intento fraudolento del datore di lavoro nel ricorso reiterato alla stipula di contratti a termine in un arco temporale inferiore a 60 giorni)”.

Fonte: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 25856, 27/09/2024. (In senso conforme, cfr. Cass. Civ. n. 14828/2018 e Cass. Civ. n. 1641/2022).

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