Chiunque subisca lesioni in occasione di una manovra compiuta da un veicolo – anche se normalmente non adibito alla circolazione e al trasporto di persone – utilizzato secondo la sua funzione di mezzo di trasporto, seppur in area privata, può sempre chiedere il risarcimento dei danni all’assicuratore RCA del veicolo stesso, avvalendosi dell’azione diretta e dei massimali obbligatori per legge. Invero, ai fini dell’operatività della garanzia per responsabilità civile auto, l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla Giurisprudenza eurounitaria, nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa, altresì, quella effettuata su ogni spazio dove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale“. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un lavoratore che, dopo essere stato investito da un trattore all’interno di una proprietà privata, aveva convenuto in giudizio l’azienda agricola proprietaria del mezzo e la sua compagnia di assicurazione per la responsabilità civile auto, chiedendo il risarcimento dei danni alla persona subiti).

Fonte: Cass. Civ., Sez. III^, ordinanza n. 25445 in data 23 settembre 2024.

Approfondimento: “Il Sole 24 Ore” – Edizione 21/10/2024.

 

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