Il cd Decreto Dignità (n. 87 del 12/7/2018), convertito in Legge n. 96 , è entrato in vigore il 12/8/2018 ed è quindi pienamente efficace.

Molte le novità.

Tra esse quelle inerenti a:

  • il contratto di lavoro a tempo determinato (art. 1);
  • le tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo ed offerta di conciliazione (art. 3);
  • l’esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile (art. 1 bis).

Sotto il primo profilo, il Decreto si segnala per la reintroduzione dell’obbligo di indicazione della causa del ricorso al contratto a termine, in talune ipotesi:

  • in caso di prima stipulazione, se riferita ad un contratto di durata superiore a 12 mesi;
  • in caso di proroga, se, per effetto della stessa, si superino i 12 mesi;
  • a fronte (non già di una proroga, bensì) di un rinnovo del contratto (seconda stipulazione, o stipulazioni ulteriori), indipendentemente dalla durata.

Come già in precedenti esempi normativi, la causa da indicare deve essere tipica, ossia riconducibile ai seguenti modelli legali:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero di istituzione di altri lavoratori;
  2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dall’attività ordinaria.

 Da segnalare anche la riduzione del numero massimo di proroghe (non più 5 ma 4, scadenziate ) e la fissazione di una durata globale – del rapporto a termine –pari a 24 mesi.

Un cenno, poi, alle conseguenze della violazione: si conferma nella trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ma non più sin dall’inizio del rapporto), con possibilità di azionare il relativo diritto in un termine (aumentato) di 180 (anziché 120) giorni.

Infine, merita menzione l’introduzione di un nuovo limite di contingentamento: un’azienda potrà impiegare lavoratori con contratto a termine diretto e utilizzare lavoratori in somministrazione a tempo determinato nel limite complessivo del 30% della propria forza lavoro a tempo indeterminato in organico al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto, fermo il limite massimo del 20% per i contratti a termine diretti e salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.

Cfr il D.L. Dignità, coordinato con la Legge di Conversione.