Il cd Decreto Dignità (n. 87 del 12/7/2018), convertito in Legge n. 96 , è entrato in vigore il 12/8/2018 ed è quindi pienamente efficace.
Molte le novità.
Tra esse quelle inerenti a:
- il contratto di lavoro a tempo determinato (art. 1);
- le tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo ed offerta di conciliazione (art. 3);
- l’esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile (art. 1 bis).
Sotto il secondo profilo, il Decreto si segnala per l’innalzamento dei risarcimenti liquidabili a fronte di licenziamenti illegittimi sottoposti alle cd Tutele Crescenti (lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015).
La “forbice” dei risarcimenti sottostanti alla tutela del Jobs Act (D. Lgs. 23/2015), infatti, prevede, ora, un minimo di 6 mensilità (anziché 4) ed un massimo di 36 mensilità (anzichè 24). Cfr nuovo testo art. 3 comma 1 D. Lgs. cit..
Conseguenzialmente, è variata anche la misura dell’offerta di conciliazione che il datore di lavoro può formulare al lavoratore: da 3 a 27 mensilità (invece delle previgenti 2-18). Cfr art. 6 comma 1 D. Lgs. cit..
Cfr il D.L. Dignità, coordinato con la Legge di Conversione