E’ costituzionalmente illegittimo il sistema indennitario previsto dal Jobs Act per i lavoratori – illegittimamente licenziati (ma non aventi diritto alla reintegrazione) – assunti dal 7/3/2015.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 194 del 8/11/2018, relativa all’art. 3, comma 2, del Jobs Act (Tutele Crescenti).
Invero, la previsione di un’indennità che cresce solo in funzione dell’anzianità di servizio del lavoratore (2 mensilità per ogni anno di anzianità, con il minimo di 6 ed il massimo di 36), contrasta con l’art. 3 Cost.
Affinchè il ristoro del pregiudizio subito dal dipendente illegittimamente licenziato sia effettivo occorre, dunque, che la misura dell’indennità possa variare anche in funzione degli altri criteri stabiliti dalla normativa di settore.
Pertanto, ferma la “forbice” tra il minimo ed il massimo di legge (6/36 mensilità), il Giudice graduerà la risposta risarcitoria tenendo conto (oltre che dell’anzianità di servizio, anche) del numero dei dipendenti occupati dall’impresa, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti.